Permessi L.104: Aggiornamento della Corte di Cassazione

09/01/2017

Con la Sentenza 54712 del 1/12/2016 la Corte di Cassazione afferma che il lavoratore non è tenuto a stare tutta la giornata con il familiare invalido o portatore di handicap, potendosi dedicare anche ad attività personali, e ricreative. L’assistenza deve comunque esserci e in caso di uso scorretto non é prevista l’applicabilitá della tenuitá.

La Ratio della Legge 104/92 puó essere riassunta in una duplice finalitá:
a) assicurare in via prioritaria la continuità nelle cure e nell’assistenza del disabile che si realizzino in ambito familiare
b) costituire un intervento economico integrativo di sostegno alle famiglie “il cui ruolo resta fondamentale nella cura e nell’assistenza dei soggetti portatori di handicap.

L’agevolazione derivante dalla norma consiste nel fatto che il beneficiario ha a disposizione l’intera giornata per programmare al meglio l’assistenza in modo tale da potersi ritagliare uno spazio per compiere quelle attività che non sono possibili (o comunque difficili) quando l’assistenza è limitata in ore prestabilite e cioè dopo l’orario di lavoro.
In altri termini, i permessi servono anche a poter svolgere un minimo di vita sociale, e praticare quelle attività che non sono possibili quando l’intera giornata è dedicata al lavoro. L’assistenza è comunque inteso e ovvio debba esserci.

In conclusione alla sentenza precisa la Cassazione “colui che usufruisce dei permessi retribuiti ex art. 33/3 L. 104/1992, pur non essendo obbligato a prestare assistenza alla persona handicappata nelle ore in cui avrebbe dovuto svolgere attività lavorativa, non può, tuttavia, utilizzare quei giorni come se fossero giorni feriali senza, quindi, prestare alcuna assistenza alla persona handicappata. Di conseguenza, risponde del delitto di truffa il lavoratore che, avendo chiesto ed ottenuto di poter usufruire dei giorni di permesso retribuiti, li utilizzi per recarsi all’estero in viaggio di piacere, non prestando, quindi, alcuna assistenza”.

APPLICAZIONE DELL’ART. 131-BIS Codice Penale. La condotta non può essere ritenuta di particolare tenuità sia perché è gravata sulla collettività, sia perché, come ha stigmatizzato la Corte territoriale, “dimostra la strumentalizzazione della malattia della madre per allungare una programmata vacanza per la quale non le restavano più giornate di ferie (….) tale comportamento è espressione di un illegittimo malcostume, conseguenza di una mal riposta fiducia nella lealtà del dipendente che dimostra che l’omissione dell’effettuazione di controlli può essere facilmente utilizzata dal dipendente che se ne voglia approfittare per proprio tornaconto personale (…)”.

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