Con la Sentenza 26682 del novembre 2017, la Corte di Cassazione conferma il licenziamento di un dipendente grazie allo svolgimento di indagini informatiche su strumenti aziendali. Il dipendente aveva inviato undici email dal contenuto scurrile nei confronti dell’amministratore della società e di altri collaboratori.
Riportiamo alcuni passaggi estratti dalla sentenza particolarmente rilevanti.
Codice Disciplinare
La garanzia di pubblicità del codice disciplinare mediante affissione in luogo accessibile a tutti non si applica laddove il licenziamento faccia riferimento a situazioni concretanti violazione dei doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro.
Controllo a distanza
Le garanzie procedurali imposte dalla L. n. 300 del 1970, art. 4, comma 2, espressamente richiamato dal D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 114, per l'installazione di impianti e apparecchiature di controllo dai quali derivi la possibilità di verifica a distanza dell'attività dei lavoratori, non trovano applicazione nei c.d. controlli difensivi, ovvero nel caso in cui il datore abbia posto in essere verifiche dirette ad accertare comportamenti illeciti e lesivi del patrimonio e dell'immagine aziendale.
Informazione preventiva
Il dipendente nel caso affrontato dalla Cassazione era da ritenersi preventivamente informato dei controlli periodici svolti dalla società sui dati contenuti nei pc aziendali. In questa fattispecie inoltre il controllo era del tutto svincolato dall'attività lavorativa ed era stato effettuato per verificare se la strumentazione aziendale in dotazione fosse stata utilizzata per la perpetrazione di illeciti.
L’acquisizione dei dati inoltre era stata effettuata con modalità non eccedenti rispetto alle finalità del controllo e, quindi, nell'osservanza dei criteri di proporzionalità, correttezza e pertinenza.